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cosa dice la legge

Ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione i cittadini hanno il diritto di presentare delle proposte di legge esercitando l’iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.  Le modalità di esercizio di questo potere di iniziativa legislativa sono definite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

La proposta deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. 

Le firme devono essere raccolte su appositi fogliin cui è riprodotto il testo del progetto di legge 

Nella parte dei fogli (modulo per la abolizione della caccia, modulo per l’abolizione delle carrozze a trazione animale, le conosciute botticelle) dedicata alla raccolta delle firme devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita dell’elettore sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (per i residenti all’estero, l’iscrizione nelle liste elettorali dell’AIRE). 

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio dell’iniziativa,
(GU Serie Generale n.75 del 30-03-2022) proposta di legge abolizione caccia          
(GU Serie Generale n.82 del 07-04-2022) proposta di legge abolizione botticelle

i fogli devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari per la loro vidimazione (che consiste nell’apposizione sul foglio del bollo dell’ufficio, della data e della firma del funzionario preposto, In mancanza del bollo, della firma del funzionario o della data, il foglio non è valido e le firme raccolte su di esso sono nulle. Non sono validi i fogli vidimati oltre sei mesi prima della presentazione del progetto di legge alla Camera. 

I fogli devono contenere almeno 50.000 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali o muniti di una sentenza di accoglimento di ricorso avverso le decisioni delle commissioni elettorali, 

Le firme devono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità. L’autenticazione deve essere datata. Essa può anche essere collettiva (cioè riferita a tutte le firme contenute in ciascun foglio): in questo caso, deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio. Le firme prive di autenticazione sono nulle. La legge richiede che ai fogli recanti le firme siano allegati i certificati elettorali (anche collettivi) dei cittadini la cui firma è contenuta nei fogli stessiAll’atto della presentazione della proposta di legge alla Camera, ciascun foglio vidimato recante le firme deve essere corredato degli originali dei certificati elettorali ad esse riferiti, in modo da rendere quanto più rapido possibile, in sede di verifica della regolarità formale dell’iniziativa, l’abbinamento tra ciascuna firma e il relativo certificato.

Ove la certificazione dell’iscrizione nelle liste elettorali di un comune sia scritta in calce al foglio recante le relative firme, con indicazione del numero di iscrizione, dell’autorità comunale che provvede a tale certificazione, della relativa data e del bollo dell’ufficio non è necessario allegare i certificati elettorali in originale.

Qualora i comuni rilascino i certificati elettorali in formato elettronico, questi potranno essere utilizzati adottando i seguenti accorgimenti:

1) i certificati devono essere trasmessi da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune a un indirizzo PEC dei promotori, e quindi inoltrati al seguente indirizzo PEC della Camera: pdlpopolari@certcamera.it (così che, a fini di garanzia della provenienza e autenticità dei certificati, tutti i passaggi di trasmissione dei medesimi certificati rimangano sempre nel circuito della certificazione elettronica);

2) i messaggi PEC con cui si procede all’inoltro dei certificati elettronici devono consentire l’inequivoca individuazione dei fogli vidimati in cui sono contenute le relative firme;

3) a ciascun foglio vidimato recante le firme deve essere allegata una copia cartacea dei certificati inviati tramite PEC ad esse riferite, indicando che si tratta di “copia di certificato inviato tramite PEC”.Qualora intendano presentare la proposta di legge alla Camera dei deputati, i promotori, completata la raccolta delle firme e dei relativi certificati elettorali, depositano il progetto di legge al Servizio per i Testi normativi, consegnando i fogli vidimati recanti le firme (con allegati i relativi certificati), la relazione illustrativa (se non riprodotta nei fogli) e copia del verbale di presentazione dell’iniziativa alla Corte di cassazione, indicando gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l’annuncio della stessa.

Dell’avvenuta presentazione della proposta di legge è data comunicazione all’Assemblea, con la pubblicazione di un annuncio nell’allegato A ai resoconti della prima seduta successiva.

La stampa del progetto di legge e la sua assegnazione sono invece subordinate alla successiva verifica e al computo delle firme, necessarie per accertare la regolarità dell’iniziativa Si ricorda infine che i progetti di legge d’iniziativa popolare il cui iter non si sia concluso nella legislatura in cui sono presentati sono mantenuti all’ordine del giorno della Camera anche nella legislatura successiva.

cosa dice la legge

Ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione i cittadini hanno il diritto di presentare delle proposte di legge esercitando l’iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.  Le modalità di esercizio di questo potere di iniziativa legislativa sono definite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

La proposta deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. 

Le firme devono essere raccolte su appositi fogliin cui è riprodotto il testo del progetto di legge 

Nella parte dei fogli (modulo per la abolizione della caccia, modulo per l’abolizione delle carrozze a trazione animale, le conosciute botticelle) dedicata alla raccolta delle firme devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita dell’elettore sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (per i residenti all’estero, l’iscrizione nelle liste elettorali dell’AIRE). 

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio dell’iniziativa,
(GU Serie Generale n.75 del 30-03-2022) proposta di legge abolizione caccia          
(GU Serie Generale n.82 del 07-04-2022) proposta di legge abolizione botticelle

i fogli devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari per la loro vidimazione (che consiste nell’apposizione sul foglio del bollo dell’ufficio, della data e della firma del funzionario preposto, In mancanza del bollo, della firma del funzionario o della data, il foglio non è valido e le firme raccolte su di esso sono nulle. Non sono validi i fogli vidimati oltre sei mesi prima della presentazione del progetto di legge alla Camera. 

I fogli devono contenere almeno 50.000 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali o muniti di una sentenza di accoglimento di ricorso avverso le decisioni delle commissioni elettorali, 

Le firme devono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità. L’autenticazione deve essere datata. Essa può anche essere collettiva (cioè riferita a tutte le firme contenute in ciascun foglio): in questo caso, deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio. Le firme prive di autenticazione sono nulle. La legge richiede che ai fogli recanti le firme siano allegati i certificati elettorali (anche collettivi) dei cittadini la cui firma è contenuta nei fogli stessiAll’atto della presentazione della proposta di legge alla Camera, ciascun foglio vidimato recante le firme deve essere corredato degli originali dei certificati elettorali ad esse riferiti, in modo da rendere quanto più rapido possibile, in sede di verifica della regolarità formale dell’iniziativa, l’abbinamento tra ciascuna firma e il relativo certificato.

Ove la certificazione dell’iscrizione nelle liste elettorali di un comune sia scritta in calce al foglio recante le relative firme, con indicazione del numero di iscrizione, dell’autorità comunale che provvede a tale certificazione, della relativa data e del bollo dell’ufficio non è necessario allegare i certificati elettorali in originale.

Qualora i comuni rilascino i certificati elettorali in formato elettronico, questi potranno essere utilizzati adottando i seguenti accorgimenti:

1) i certificati devono essere trasmessi da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune a un indirizzo PEC dei promotori, e quindi inoltrati al seguente indirizzo PEC della Camera: pdlpopolari@certcamera.it (così che, a fini di garanzia della provenienza e autenticità dei certificati, tutti i passaggi di trasmissione dei medesimi certificati rimangano sempre nel circuito della certificazione elettronica);

2) i messaggi PEC con cui si procede all’inoltro dei certificati elettronici devono consentire l’inequivoca individuazione dei fogli vidimati in cui sono contenute le relative firme;

3) a ciascun foglio vidimato recante le firme deve essere allegata una copia cartacea dei certificati inviati tramite PEC ad esse riferite, indicando che si tratta di “copia di certificato inviato tramite PEC”.Qualora intendano presentare la proposta di legge alla Camera dei deputati, i promotori, completata la raccolta delle firme e dei relativi certificati elettorali, depositano il progetto di legge al Servizio per i Testi normativi, consegnando i fogli vidimati recanti le firme (con allegati i relativi certificati), la relazione illustrativa (se non riprodotta nei fogli) e copia del verbale di presentazione dell’iniziativa alla Corte di cassazione, indicando gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l’annuncio della stessa.

Dell’avvenuta presentazione della proposta di legge è data comunicazione all’Assemblea, con la pubblicazione di un annuncio nell’allegato A ai resoconti della prima seduta successiva.

La stampa del progetto di legge e la sua assegnazione sono invece subordinate alla successiva verifica e al computo delle firme, necessarie per accertare la regolarità dell’iniziativa Si ricorda infine che i progetti di legge d’iniziativa popolare il cui iter non si sia concluso nella legislatura in cui sono presentati sono mantenuti all’ordine del giorno della Camera anche nella legislatura successiva.